Le ricette di Sergio Sutera SPAGHETTI ALLA CHITARRA CON RICOTTA E GAMBERONI
by GALBANI
Per realizzare gli spaghetti alla chitarra con gamberoni dovete prima di tutto lavare l’erba cipollina. Quindi, tagliatela a rondelle. Ad operazione conclusa, unitela alla Ricotta Santa Lucia insieme al succo d’arancia e al pepe e mescolate il tutto.
Saltate i gamberoni in padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e lo spicchio d’aglio, quindi sfumateli con il Cognac. Una volta sfumati, fateli cuocere fino a quando il liquore non sarà evaporato.
A questo punto, cuocete gli spaghetti in acqua bollente e salata, seguendo i tempi di cottura indicati sulla confezione. A cottura raggiunta, levate i gamberoni dalla padella. Dopodiché, mantecate nel succo dei crostacei i vostri spaghetti alla chitarra e uniteli alla preparazione di ricotta.
Terminate la pietanza aggiungendoci i gamberoni. Quindi servite il piatto ben caldo.
ARTICOLO COMPLETO SU: http://www.galbani.it/ricette/spaghetti_alla_chitarra_con_ricotta_e_gamberoni.html
Sergio Sutera
Sergio Sutera è un appassionato della cucina siciliana. Il suo blog si pone l'obiettivo di raccogliere le ricette più sfiziose del web
martedì 6 dicembre 2016
CANEDERLI
Le ricette di Sergio Sutera : I CANDERLI - BY GALBANI
Sono gnocchi di pane di origine boema e austro-tedesca, la loro forma è sferica e il loro nome è Canederli. In Trentino Alto Adige vengono chiamati knödel.
I Canederli si preparano con pane bianco ammollato nel latte e impastato poi con uova, sale, pepe.
Da precisare che, a seconda delle zone, i condimenti delle ricette che li vedono protagonisti variano notevolmente. I Canederli si servono in brodo oppure asciutti, con burro fuso e formaggio grattugiato.
In questa pagina vi regaleremo la ricetta per preparare questo gustoso piatto della tradizione, una pietanza adatta soprattutto per essere consumata nei periodi freddi.
Un piatto da provare assolutamente: siete davanti, infatti, a una di quelle chicche culinarie che vi regaleranno infinite soddisfazioni. Possiamo affermarlo davvero con certezza: sia dal punto di vista della loro realizzazione che dal punto di vista del loro sapore.
I Canederli sono un piatto appetitoso e semplicissimo da preparare, proposti in una versione ancora più gustosa grazie alla presenza di un ingrediente che è un vero e proprio alleato in cucina: il Burro Santa Lucia.
PREPARAZIONE:
Per realizzare i canederli fate prima di tutto ammorbidire il Burro Santa Lucia mettendolo accanto a una fonte di calore.
Una volta ammorbidito unite al burro la mollica di pane sbriciolata molto bene. Quindi, mescolando continuamente, amalgamate al composto: le uova intere, la farina, il prezzemolo tritato in precedenza, un pizzico di noce moscata, il sale e il latte intiepidito.
Impastate bene il tutto, dopodiché, prima di formare le pallottole, lasciate riposare il composto per mezz'ora circa. Trascorso il tempo indicato, dall'impasto ottenuto, con l'aiuto del palmo delle mani inumidito d'acqua realizzate delle palline di 5 centimetri di diametro.
Ad operazione conclusa portate il brodo a ebollizione e immergetevi con molta cura i Canederli preparati in precedenza. Quindi lasciateli cuocere per 20 minuti circa. A cottura ultimata servite i canederli ben caldi.
ARTICOLO ORIGINALE SU : http://www.galbani.it/ricette/canederli_knodel.html
Sono gnocchi di pane di origine boema e austro-tedesca, la loro forma è sferica e il loro nome è Canederli. In Trentino Alto Adige vengono chiamati knödel.
I Canederli si preparano con pane bianco ammollato nel latte e impastato poi con uova, sale, pepe.
Da precisare che, a seconda delle zone, i condimenti delle ricette che li vedono protagonisti variano notevolmente. I Canederli si servono in brodo oppure asciutti, con burro fuso e formaggio grattugiato.
In questa pagina vi regaleremo la ricetta per preparare questo gustoso piatto della tradizione, una pietanza adatta soprattutto per essere consumata nei periodi freddi.
Un piatto da provare assolutamente: siete davanti, infatti, a una di quelle chicche culinarie che vi regaleranno infinite soddisfazioni. Possiamo affermarlo davvero con certezza: sia dal punto di vista della loro realizzazione che dal punto di vista del loro sapore.
I Canederli sono un piatto appetitoso e semplicissimo da preparare, proposti in una versione ancora più gustosa grazie alla presenza di un ingrediente che è un vero e proprio alleato in cucina: il Burro Santa Lucia.
PREPARAZIONE:
Per realizzare i canederli fate prima di tutto ammorbidire il Burro Santa Lucia mettendolo accanto a una fonte di calore.
Una volta ammorbidito unite al burro la mollica di pane sbriciolata molto bene. Quindi, mescolando continuamente, amalgamate al composto: le uova intere, la farina, il prezzemolo tritato in precedenza, un pizzico di noce moscata, il sale e il latte intiepidito.
Impastate bene il tutto, dopodiché, prima di formare le pallottole, lasciate riposare il composto per mezz'ora circa. Trascorso il tempo indicato, dall'impasto ottenuto, con l'aiuto del palmo delle mani inumidito d'acqua realizzate delle palline di 5 centimetri di diametro.
Ad operazione conclusa portate il brodo a ebollizione e immergetevi con molta cura i Canederli preparati in precedenza. Quindi lasciateli cuocere per 20 minuti circa. A cottura ultimata servite i canederli ben caldi.
ARTICOLO ORIGINALE SU : http://www.galbani.it/ricette/canederli_knodel.html
Il diritto è analogico o digitale | di Davide Tutino, avvocato penalista a Catania
In metafisica, la distinzione tra analogico e digitale individua due correnti di pensiero, una riguardante l'interpretazione discreta (digitale) dell'essere, l'altra che interpreta l'essere in maniera continua (analogica). Nell'analisi matematica una funzione è analogica quando essa è continua o discontinua, ma anche illimitata o tendente all'infinito. E' digitale quella funzione che risulta rappresentata da un range di valori ben determinati. E il diritto?
a cura di Davide Tutino, avvocato penalista a Catania, sito web http://www.tutino.sicilia.it/
Tra le sue monografie:
a cura di Davide Tutino, avvocato penalista a Catania, sito web http://www.tutino.sicilia.it/
Tra le sue monografie:
TUTINO D. - SANGRIGOLI G., Privacy e tutela dei soggetti deboli nella società del 3.0. Una Carta fondamentale per Internet, Edizioni Accademiche Italiane - OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken 2016, ISBN 978-3-639-77167-1 (Tipo pubblicazione: Monografia); https://www.morebooks.de/store/gb/book/privacy-e-tutela-dei-soggetti-deboli-nella-societ%C3%A0-del-3-0/isbn/978-3-639-77167-1
TUTINO D., I beni relazionali virtuali. Teoria e critica della regolazione sociale, ISSN: 1970-5476 ISBN: 978-88-5752-929-5 Mimesis Edizioni, Milano 2014 (Tipo pubblicazione: Articolo in rivista) download su http://mimesisedizioni.it/beni-relazionali.html ;
TUTINO D., Il diritto è analogico o digitale?, Edizioni Accademiche Italiane - OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken 2014, ISBN 978-3-639-70932-2 (Tipo pubblicazione : Monografia); http://www.amazon.it/diritto-analogico-digitale-Philosophy-Mathematics/dp/3639709322
SANGRIGOLI G. – TUTINO D., La responsabilità professionale dell'operatore sanitario, Edizioni Accademiche Italiane - OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken 2014, ISBN 978-3-639-71700-6 (Tipo pubblicazione: Monografia); http://www.amazon.it/responsabilit%C3%A0-professionale-delloperatore-sanitario-medico-paziente/dp/3639717007
TUTINO D., File Sharing, problematiche giuridiche nell’U.E., Edizioni Accademiche Italiane - OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken 2013, ISBN 978-3-639-73233-7 (Tipo pubblicazione: Monografia); http://diebuchsuche.de/buch-isbn-9783639732337.html
lunedì 5 dicembre 2016
Nuova sentenza della Cassazione, archivio curato da Sergio Sutera NEWS
Nuova sentenza della Cassazione concernente gli alimenti “in cattivo stato di conservazione”
Con sentenza numero 2897/07 la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulle problematiche relative al cattivo stato di conservazione degli alimenti.
Mentre in altri campi la Suprema Corte ha espresso in più occasioni pareri discordanti, tali da creare disorientamento al cittadino medio, sul problema della sicurezza degli alimenti continua invece a mantenere una discreta coerenza con i giudizi espressi negli ultimi anni.
Questa volta il caso trattato riguarda il rigetto del ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto colpevole del reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge n. 283 del 1962, l’autista di un automezzo che aveva proceduto al trasporto di alimenti in cattivo stato di conservazione perché trasportati con un mezzo non adeguatamente refrigerato, ad una temperatura ben più elevata rispetto a quella prevista per la conservazione dei prodotti di che trattasi.
L'articolo continua su : http://www.pieronuciari.it/wp/nuova-sentenza-della-cassazione-concernente-gli-alimenti-in-cattivo-stato-di-conservazione/
Con sentenza numero 2897/07 la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulle problematiche relative al cattivo stato di conservazione degli alimenti.
Mentre in altri campi la Suprema Corte ha espresso in più occasioni pareri discordanti, tali da creare disorientamento al cittadino medio, sul problema della sicurezza degli alimenti continua invece a mantenere una discreta coerenza con i giudizi espressi negli ultimi anni.
Questa volta il caso trattato riguarda il rigetto del ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto colpevole del reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge n. 283 del 1962, l’autista di un automezzo che aveva proceduto al trasporto di alimenti in cattivo stato di conservazione perché trasportati con un mezzo non adeguatamente refrigerato, ad una temperatura ben più elevata rispetto a quella prevista per la conservazione dei prodotti di che trattasi.
L'articolo continua su : http://www.pieronuciari.it/wp/nuova-sentenza-della-cassazione-concernente-gli-alimenti-in-cattivo-stato-di-conservazione/
Approfondimenti giuridici: Suprema Corte di Cassazione Alimenti Scaduti
Di seguito una delle sentenze per approfondire l'argomento degli alimenti scaduti. Fonte ALTALEX http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/alimentari-scaduti-vendita-cattivo-stato-di-conservazione-insussistenza
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 11 – 25 luglio 2012, n. 30425
(Presidente De Maio – Relatore Franco)
(Presidente De Maio – Relatore Franco)
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Torre Annunziata dichiarò S.C. colpevole del reato di cui all’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, per avere, quale titolare di un negozio di alimentari, posto in vendita generi alimentari in cattivo stato di conservazione in quanto scaduti da più giorni, condannandolo alla pena dell’ammenda ritenuta di giustizia.
L’avv. F.L., per conto dell’imputato, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, per avere il giudice omesso di considerare che i prodotti sequestrati, benché scaduti, erano perfettamente confezionati in involucri originali sigillati e non presentavano elementi da cui ricavarne un cattivo stato di conservazione. Il giudice, in sostanza, non ha specificato le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del cattivo stato di conservazione, configurando una sorta di reato di mero pericolo, non si sa se astratto o concreto. Nella specie, trattandosi di prodotti che avevano superato la data di scadenza, era configurabile solo un illecito amministrativo.
2) violazione dell’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, e vizio di motivazione. Lamenta che il giudice non ha tenuto conto che, dalle deposizioni dei testi, risultava che non si trattava di prodotti artigianali ma confezionati e non ha indicato alcun elemento intrinseco (muffe, colore, odore) o estrinseco (inidoneità dei locali o altro) da cui ricavare il cattivo stato di conservazione.
L’avv. F.L., per conto dell’imputato, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, per avere il giudice omesso di considerare che i prodotti sequestrati, benché scaduti, erano perfettamente confezionati in involucri originali sigillati e non presentavano elementi da cui ricavarne un cattivo stato di conservazione. Il giudice, in sostanza, non ha specificato le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del cattivo stato di conservazione, configurando una sorta di reato di mero pericolo, non si sa se astratto o concreto. Nella specie, trattandosi di prodotti che avevano superato la data di scadenza, era configurabile solo un illecito amministrativo.
2) violazione dell’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, e vizio di motivazione. Lamenta che il giudice non ha tenuto conto che, dalle deposizioni dei testi, risultava che non si trattava di prodotti artigianali ma confezionati e non ha indicato alcun elemento intrinseco (muffe, colore, odore) o estrinseco (inidoneità dei locali o altro) da cui ricavare il cattivo stato di conservazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il giudice non ha indicato alcun elemento intrinseco o estrinseco dei prodotti sequestrati che indicasse oggettivamente un cattivo stato di conservazione. I testi (ivi compreso il sanitario della Asl) avevano specificato: che non si trattava di prodotti artigianali ma di prodotti surgelati e confezionati; che non vi era stata alcuna analisi organolettica; che era stata rilevata unicamente la loro scadenza rispetto alla data apposta sulla confezioni, mentre era stata esclusa la presenza, alla percezione visiva, di altri elementi caratterizzanti il cattivo stato di conservazione.
In sostanza, quindi, il giudice ha dedotto la presenza di un cattivo stato di conservazione esclusivamente dalla circostanza che era stata superata (non è nemmeno specificato di quanto) la data di scadenza, sebbene i prodotti fossero ancora contenuti e sigillati nella loro confezione originale e sebbene gli stessi non presentassero elementi oggettivi o soggettivi da cui desumere il cattivo stato di conservazione.
Ciò del resto si ricava anche dalla affermazione (nella quale in pratica si sostanza la motivazione) che i prodotti erano ‘‘scaduti da più giorni ... e pertanto in cattivo stato di conservazione’’.
Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘‘la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l’indicazione ‘‘da consumarsi preferibilmente entro il... ‘’, o quella ‘‘da consumarsi entro il...’’ non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992’’ (Sez. III, 27.6.2008, n. 30858, Amantia, m. 240755); ‘‘Il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni - di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali - che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione. A tali situazioni si riferisce la previsione normativa di cui alla lettera b) dell’art. 5 della legge n. 283 del 1962 che ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione. In tale prospettiva la data di scadenza del prodotto, là dove ne è prevista l’indicazione obbligatoria, non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari. Ne consegue che l’impiego per la preparazione di alimenti, la detenzione per la vendita o la distribuzione al consumo di prodotti confezionati, per i quali - essendo prescritta l’indicazione ‘‘da consumarsi preferibilmente entro il...’’ o quella, diversa, ‘‘da consumarsi entro il...’’ - la data indicata sia stata superata, non integra alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 d.P.R. n. 109 del 1992’’ (Sez. Un., 27.9.1995, n. 1/1996, Timpanaro, m. 203904).
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Va disposta la trasmissione degli atti all’autorità sanitaria locale in ordine all’illecito amministrativo sanzionato dagli artt. 10, comma 7. e 18 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 309.
Il giudice non ha indicato alcun elemento intrinseco o estrinseco dei prodotti sequestrati che indicasse oggettivamente un cattivo stato di conservazione. I testi (ivi compreso il sanitario della Asl) avevano specificato: che non si trattava di prodotti artigianali ma di prodotti surgelati e confezionati; che non vi era stata alcuna analisi organolettica; che era stata rilevata unicamente la loro scadenza rispetto alla data apposta sulla confezioni, mentre era stata esclusa la presenza, alla percezione visiva, di altri elementi caratterizzanti il cattivo stato di conservazione.
In sostanza, quindi, il giudice ha dedotto la presenza di un cattivo stato di conservazione esclusivamente dalla circostanza che era stata superata (non è nemmeno specificato di quanto) la data di scadenza, sebbene i prodotti fossero ancora contenuti e sigillati nella loro confezione originale e sebbene gli stessi non presentassero elementi oggettivi o soggettivi da cui desumere il cattivo stato di conservazione.
Ciò del resto si ricava anche dalla affermazione (nella quale in pratica si sostanza la motivazione) che i prodotti erano ‘‘scaduti da più giorni ... e pertanto in cattivo stato di conservazione’’.
Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘‘la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l’indicazione ‘‘da consumarsi preferibilmente entro il... ‘’, o quella ‘‘da consumarsi entro il...’’ non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992’’ (Sez. III, 27.6.2008, n. 30858, Amantia, m. 240755); ‘‘Il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni - di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali - che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione. A tali situazioni si riferisce la previsione normativa di cui alla lettera b) dell’art. 5 della legge n. 283 del 1962 che ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione. In tale prospettiva la data di scadenza del prodotto, là dove ne è prevista l’indicazione obbligatoria, non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari. Ne consegue che l’impiego per la preparazione di alimenti, la detenzione per la vendita o la distribuzione al consumo di prodotti confezionati, per i quali - essendo prescritta l’indicazione ‘‘da consumarsi preferibilmente entro il...’’ o quella, diversa, ‘‘da consumarsi entro il...’’ - la data indicata sia stata superata, non integra alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 d.P.R. n. 109 del 1992’’ (Sez. Un., 27.9.1995, n. 1/1996, Timpanaro, m. 203904).
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Va disposta la trasmissione degli atti all’autorità sanitaria locale in ordine all’illecito amministrativo sanzionato dagli artt. 10, comma 7. e 18 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 309.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dispone la trasmissione degli atti alla AUSL di Torre del Greco per procedersi in ordine all’illecito amministrativo.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dispone la trasmissione degli atti alla AUSL di Torre del Greco per procedersi in ordine all’illecito amministrativo.
Per approfondimenti giuridici click su questo URL
Approfondimenti Giuridici Sergio Sutera - Sentenza Cassazione vendita alimenti
Approfondimenti Giuridici Sergio Sutera - Sentenza Cassazione vendita alimenti
Corte di Cassazione, penale, Sentenza 10 febbraio 2014, n. 6108COMMERCIO - SOMMINISTRAZIONE E VENDITA AL DETTAGLIO - MULTA
E' punibile con l'ammenda il commerciante che vende la sua merce all'aperto. Sussiste il rischio multa per chi espone la frutta. Esporre la frutta sul banco all'aperto è un reato punibile con l'ammenda. invero è stata messa "fuori legge" l'abitudine più che consolidata, a qualunque
latitudine, di vendere frutta e verdura mettendola in mostra su un carrettino o sulle cassette all'esterno del negozio.
Fa discutere e desta sorpresa l'ultima sentenza della Corte di Cassazione n. 6108/2014, che mette al bando l'esposizione di frutta e verdura all'aperto, per violazione dell'art. 5 lett. b) della legge 283/1962.
La norma in commento sancisce che "è vietato, nella preparazione degli alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: […] b) in cattivo stato di conservazione".
Tutto era partito dalla condanna inflitta dal Tribunale di Nola ad un commerciante di Pomigliano d'Arco, condannato per aver detenuto per la vendita tre cassette di verdura esposta all'aperto e sottoposta agli agenti atmosferici ed inquinanti.
Il ricorrente, tra i motivi di ricorso, aveva eccepito la circostanza che il Tribunale avesse basato la propria decisione sulle sole dichiarazioni di alcuni testimoni, senza effettuare verifiche ed accertamenti tecnici sull'effettivo stato di conservazione degli alimenti. In sostanza, quindi - esponeva il ricorrente - il giudice avrebbe fatto esclusivo riferimento alla natura di reato di pericolo della violazione contestata, anticipando quindi il verificarsi un concreto danno alla salute.
Ebbene, i giudici della Suprema Corte hanno, invece, ritenuto che la sola esposizione all'aperto potesse condizionare lo stato di conservazione degli alimenti, in violazione della disciplina dettata dalla legge del '62.
Secondo la Corte, infatti, "l'accertamento dello stato di conservazione di alimenti detenuti per la vendita, non richiede né un'analisi di laboratorio né una perizia, in quanto il giudice di merito può ugualmente pervenire a tale risultato attraverso altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione", come tra l'altro già ribadito da precedenti pronunce, quali Cass. Sez. 3 n. 35234, 21 settembre 2007; Sez. 3 n. 14250, 21 aprile 2006; Sez. 6 n. 7521, 30 maggio 1990.
La Corte ha, quindi, rigettato il motivo di ricorso, sostenendo che gli esiti dell'accertamento effettuato presso l'esercizio commerciale erano da soli sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato.
La norma in commento ha creato non pochi problemi sotto il profilo interpretativo. In altre parole, quando si potrà considerare integrata l'ipotesi di reato in oggetto?
Onde evitare un vulnus insanabile al principio di tipicità, la giurisprudenza è, quindi, intervenuta ritagliando, nell'art. 5 lett. b), lo spazio di manovra entro il quale operare.
La norma, infatti - nella sua formulazione aperta che rischia di scivolare verso una fattispecie dai contorni evanescenti - è stata riempita di contenuto dalla Suprema Corte, la quale, con la Sentenza in commento, ha introdotto un importante e rilevante precedente giurisprudenziale, inserendo, nel novero del "cattivo stato di conservazione", anche la vendita all'aperto di frutta e verdura esposta agli agenti inquinanti, sufficiente di per sé ad integrare il reato in commento.
L'articolo continua su http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2014-03-14/cattivo-stato-conservazione-alimenti-101735.php?refresh_ce=1
Sentenza Tribunale CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
L'anno 2014 si apre con una singolare sentenza della sezione III sul cattivo stato di conservazione degli alimenti, punito con la contravvenzione dell'art. 5, lett. (B), L. n. 283/1962. Una sentenza che si pone in netta discontinuità con l'orientamento precedente, per quanto attiene la qualificazione del reato in termini di "reato di danno". Inoltre, la sentenza ignora del tutto i requisiti e le modalità di accertamento di un rischio alimentare, come fissati dal diritto europeo.
Una sentenza che si si augura, resti solo negli annali delle abnormità.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-01-2014) 10-02-2014, n. 6108
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
[omissis]
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.B. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1771/2009 TRIBUNALE di NOLA, del 11/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, con sentenza dell'11.4.2013 ha condannato M.B. alla pena dell'ammenda riconoscendolo colpevole della contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), per aver detenuto per la vendita 3 cassette di verdure di vario tipo in cattivo stato di conservazione (in (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che il giudice del merito sarebbe pervenuto all'affermazione di penale responsabilità sulla base di una motivazione meramente apparente, valorizzando la sola collocazione all'aperto degli alimenti, ritenuti esposti agli agenti atmosferici e senza considerare la presenza di segni evidenti della cattiva conservazione o l'inosservanza di particolari prescrizioni finalizzate alla preservazione delle sostanze alimentari.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato.
Come è noto, la contravvenzione in esame vieta l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 443, 9 gennaio 2002, citata anche nella sentenza impugnata) si tratta di un reato di danno, perchè la disposizione è finalizzata non tanto a prevenire mutazioni che nelle altre parti della L. n. 283 del 1962, art. 5, sono prese in considerazione come evento dannoso, quanto, piuttosto, a perseguire un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata all'interesse del consumatore affinchè il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Conseguentemente, si è escluso che la contravvenzione si inserisca nella previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere indicate dall'art. 5, perchè, rispetto ad essi, è figura autonoma di reato, cosicchè, ove ne ricorrano le condizioni, può anche configurarsi il concorso (in senso conforme, Sez. 3^ n. 35234, 21 settembre 2007; difforme Sez. 3^ n. 2649, 27 gennaio 2004).
Le Sezioni Unite, sempre nella decisione in precedenza richiamata, hanno anche precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (conf. Sez. 3^ n. 15094, 20 aprile 2010; Sez. 3^ n. 35234, 21 settembre 2007, cit.; Sez. 3^ n. 26108, 10 giugno 2004; Sez. 3^ n. 123124, 24 marzo 2003; Sez. 4^ n. 38513, 18 novembre 2002; Sez. 3^ n. 37568, 8 novembre 2002; Sez. 3^ n. 5, 3 gennaio 2002).
Fonte: http://www.lexalimentaria.eu/diritto-alimentare-articoli-news/2014/11/28/cattivo-stato-di-conservazione-degli-alimenti
L'anno 2014 si apre con una singolare sentenza della sezione III sul cattivo stato di conservazione degli alimenti, punito con la contravvenzione dell'art. 5, lett. (B), L. n. 283/1962. Una sentenza che si pone in netta discontinuità con l'orientamento precedente, per quanto attiene la qualificazione del reato in termini di "reato di danno". Inoltre, la sentenza ignora del tutto i requisiti e le modalità di accertamento di un rischio alimentare, come fissati dal diritto europeo.
Una sentenza che si si augura, resti solo negli annali delle abnormità.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-01-2014) 10-02-2014, n. 6108
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
[omissis]
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.B. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1771/2009 TRIBUNALE di NOLA, del 11/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, con sentenza dell'11.4.2013 ha condannato M.B. alla pena dell'ammenda riconoscendolo colpevole della contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), per aver detenuto per la vendita 3 cassette di verdure di vario tipo in cattivo stato di conservazione (in (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che il giudice del merito sarebbe pervenuto all'affermazione di penale responsabilità sulla base di una motivazione meramente apparente, valorizzando la sola collocazione all'aperto degli alimenti, ritenuti esposti agli agenti atmosferici e senza considerare la presenza di segni evidenti della cattiva conservazione o l'inosservanza di particolari prescrizioni finalizzate alla preservazione delle sostanze alimentari.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato.
Come è noto, la contravvenzione in esame vieta l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 443, 9 gennaio 2002, citata anche nella sentenza impugnata) si tratta di un reato di danno, perchè la disposizione è finalizzata non tanto a prevenire mutazioni che nelle altre parti della L. n. 283 del 1962, art. 5, sono prese in considerazione come evento dannoso, quanto, piuttosto, a perseguire un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata all'interesse del consumatore affinchè il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Conseguentemente, si è escluso che la contravvenzione si inserisca nella previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere indicate dall'art. 5, perchè, rispetto ad essi, è figura autonoma di reato, cosicchè, ove ne ricorrano le condizioni, può anche configurarsi il concorso (in senso conforme, Sez. 3^ n. 35234, 21 settembre 2007; difforme Sez. 3^ n. 2649, 27 gennaio 2004).
Le Sezioni Unite, sempre nella decisione in precedenza richiamata, hanno anche precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (conf. Sez. 3^ n. 15094, 20 aprile 2010; Sez. 3^ n. 35234, 21 settembre 2007, cit.; Sez. 3^ n. 26108, 10 giugno 2004; Sez. 3^ n. 123124, 24 marzo 2003; Sez. 4^ n. 38513, 18 novembre 2002; Sez. 3^ n. 37568, 8 novembre 2002; Sez. 3^ n. 5, 3 gennaio 2002).
Fonte: http://www.lexalimentaria.eu/diritto-alimentare-articoli-news/2014/11/28/cattivo-stato-di-conservazione-degli-alimenti
Iscriviti a:
Commenti (Atom)




